Il modello RIVAL575 Standard è un marcatore a CO2 calibro .50 ad azionamento semi-automatico. La costruzione, che unisce componenti in metallo e polimeri vari, restituisce uno strumento bilanciato e compatto, con un peso complessivo di 700 grammi distribuito su una lunghezza totale di 225 mm.
Caratteristiche
Tipologia: Marcatore a CO2
Calibro: .50
Sistema di sparo: Semi-automatico
Potenza erogata: 7,5 joule
Sicurezza: Sicura posizionata sul grilletto
Capacità caricatore: 5 colpi
Autonomia media: 2,5 caricatori per singola ricarica
Sistema di mira: Tacca di mira posteriore e mirino frontale fluorescente
Lunghezza canna: 107 mm
Lunghezza totale: 225 mm
Peso complessivo: 700 g
Materiali costruttivi: Metallo e polimeri vari
Vantaggi
Il mirino fluorescente in combinazione con la canna da 107 mm facilita una chiara e rapida acquisizione del bersaglio. Il peso contenuto a 700 grammi favorisce la maneggevolezza riducendo l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. L’autonomia stimata in 2,5 caricatori per singola ricarica permette una gestione misurata del gas. La sicura integrata direttamente sul grilletto riduce i rischi legati all’azionamento accidentale del meccanismo di sparo.
Utilizzo
Concepito per attività di marcatura tecnica, addestramento e sessioni di tiro al bersaglio che richiedono un sistema semi-automatico in calibro .50 con un’energia cinetica limitata a 7,5 joule.
i) «strumento marcatore da impiegare nell’attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule e non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
1) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell’attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975.













