Il PB Charlie 575 è un marcatore a CO2 in calibro .50 con funzionamento semi-automatico. Sviluppato combinando elementi in metallo e polimeri vari, presenta una struttura solida e bilanciata con un peso complessivo di 1000 grammi e una lunghezza totale di 256 mm.
Caratteristiche
Tipologia: Marcatore a CO2
Calibro: .50
Sistema di sparo: Semi-automatico
Potenza erogata: 7,5 joule
Sicurezza: Sicura posizionata sul grilletto
Capacità caricatore: 5 colpi
Caricatore: Intercambiabile (compatibile con PB Charlie 528 e PB Charlie 575)
Autonomia media: 2,5 caricatori per singola ricarica
Sistema di mira: Tacca di mira posteriore e mirino frontale fluorescente
Lunghezza canna: 130 mm
Lunghezza totale: 256 mm
Peso complessivo: 1000 g
Materiali costruttivi: Metallo e polimeri vari
Vantaggi
Il mirino fluorescente combinato con la canna da 130 mm agevola l’acquisizione chiara e rapida del bersaglio. La sicura integrata sul grilletto previene l’azionamento accidentale durante il maneggio. Il sistema con caricatore intercambiabile offre un’elevata flessibilità operativa tra i modelli compatibili della stessa linea.
Utilizzo
Sviluppato per attività di marcatura tecnica, addestramento e sessioni di tiro al bersaglio che richiedono l’impiego del calibro .50 e un’erogazione di energia cinetica nei limiti dei 7,5 joule.
i) «strumento marcatore da impiegare nell’attività agonistica»: gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 joule e non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, non sono armi;
1) «verifica di conformità»: la verifica di conformità da parte del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da impiegare nell’attività amatoriale ed in quella agonistica, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975.














